martedì 29 marzo 2011

FIRMATO IL DECRETO SUI TEMPI DI CARICO E SCARICO

E' stato firmato il 24 marzo u.s. dal Direttore Generale Dott. Enrico Finocchi, il decreto sui tempi di carco e scarico: composto da due articoli, il primo stabilisce il campo d'applicazione, che ricopre tutti i contratti di trasporto scritti e verbali, nei casi in cui le operazioni di carico e scarico avvengano nel territorio nazionale. Il secondo entra nel merito delle modalità applicative: ribadisce infatti quanto previsto dalla Legge 286/2005, ossia che la franchigia massima per non pagare l'attesa dei veicoli è di due ore per il carico ed altrettanto per lo scarico con la precisazione che tale periodo parte dal momento in cui il veicolo si presenta al luogo di carico/scarico, oppure dall'orario eventualmente segnato nelle indicazioni scritte fornite dal committente prima della partenza. Rimane a carico dell'autotrasportatore certificare l'orario di arrivo e quello d'inizio delle operazioni di carico/scarico, tramite documentazione rilasciata dal mittente, dal destinatario, dal caricatore o comunque da chi sovrintende alle operazioni di carico e scarico, in assenza della quale lo stesso trasportatore potrà usare come certificazione anche i dati del cronotachigrafo o altra"documentazione idonea a tal fine".
Inoltre il Decreto stabilisce che i tempi di carico e scarico non comprendono i tempi necessari allo svolgimento materiale delle operazioni e neppure quelli d'inattività del mittente o del destinatario, sempre che siano segnati nelle indicazioni scritte fornite al vettore, così come chiarisce che tempi d'attesa vanno comunque calcolati singolarmente per ogni operazione di carico e scarico. Il provvedimento legislativo infine elenca anche i casi in cui il vettore non può richiedere l'indennizzo per il superamento della franchigia: quando il superamento avviene per cause imputabili al vettore stesso; se non mette a disposizione il veicolo per le operazioni di carico e scarico; se non rispetta le indicazioni fornite dal committente su luogo ed orario delle operazioni, o quelle fornite sull'accesso cadenzato. Il decreto si conclude con le indicazioni per ottenere l'indennizzo: entro 30 giorni, il vettore deve inviare al committente una comunicazione scritta sul superamento dei tempi di franchigia, accompagnata dalla relativa comunicazione.
 
 
 

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